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Italia - Taiwan e scambio di informazioni fiscali
20/05/2015
Pubblicata in
Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 2015 n. 112 la Legge del 7 maggio 2015, n. 62
contenente le norme recanti il regime fiscale speciale in relazione ai rapporti
con il territorio di Taiwan, con riferimento alle imposte sui redditi.
Le imposte cui si
applica la presente legge sono in particolare:
a) per quanto
concerne il territorio in cui si applica la legislazione fiscale amministrata
dal Ministero dell'economia e delle finanze italiano:
l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF);
l'imposta sul reddito delle societa' (IRES);
l'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP);
b) per quanto concerne il territorio in cui si applica la legislazione fiscale
amministrata dall'Agenzia fiscale di Taiwan, Ministero delle finanze, in Taipei:
l'imposta sul reddito delle imprese con scopo di lucro (profit-seeking
enterprise income tax);
l'imposta sul reddito consolidato delle persone fisiche (individual consolidated
income tax);
l'imposta di base sul reddito (income basic tax) comprese le imposte addizionali
ivi riscosse, ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte.
La presente legge si applica altresi' alle imposte future di natura identica o
sostanzialmente analoga a quelle di cui al comma 3
istituite a decorrere dalla data della sua entrata in vigore nei rispettivi
territori, in aggiunta, o in sostituzione, delle imposte esistenti. Le autorità
competenti dei territori considerati comunicano reciprocamente le modifiche
sostanziali apportate alle rispettive legislazioni fiscali.
Link, http://www.fiscoetasse.com/normativa-prassi/12012-italia-taiwan-e-scambio-di-informazioni.html
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